La Legge n.36/2024 stabilisce specifiche disposizioni con lo scopo di promuovere e sostenere l’imprenditoria giovanile agricola. L’obiettivo è quello di rilanciare il sistema agricolo grazie ad interventi finalizzati a favorire l’insediamento o la permanenza dei giovani e cercare di contrastare il problema del ricambio generazionale.
L’art. 2 dispone che le nuove agevolazioni siano rivolte a:
- imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli
- indipendentemente dalla forma in cui sono costituite
- che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.
Per accedere ai benefici, i soggetti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- il titolare deve essere un imprenditore agricolo di età maggiore di 18 anni e inferiore ai 41 anni compiuti
- in caso di società di persone/cooperative, almeno la metà degli imprenditori che la costituiscono devono soddisfare questo requisito anagrafico
- in caso di società di capitali, il requisito relativo all’età deve essere presente in almeno la metà dei sottoscrittori della società e in almeno la metà dei componenti degli organi di amministrazione.
L’art. 3 prevede l’istituzione di un fondo pari a 15 milioni di euro annui destinati al cofinanziamento di programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per facilitare l’ingresso dei giovani nell’imprenditoria agricola (primo insediamento) nel rispetto della normativa UE in materia aiuti di Stato.
Le risorse sono destinate a interventi che sono finalizzati:
- all’acquisto dei terreni e strutture necessarie per avviare l’attività agricola
- all’acquisto di beni strumentali necessari ad accrescere l’efficienza e l’innovazione aziendale
- all’ampliamento dell’unità minima operativa, sempre con l’obiettivo di promuovere l’efficienza aziendale
- all’acquisto di imprese agricole già operative.
A favore dei soggetti in possessi dei requisiti sopra menzionati che iniziano l’attività d’impresa, l’art. 4 della Legge n.36/2024 prevede la possibilità di optare per un regime fiscale agevolato.
Tale agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 12,50 % al reddito d’impresa realizzato dalle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’art. 32 del TUIR.
Questa opzione è effettiva dal periodo d’imposta di inizio attività e per i 4 periodi d’imposta successivi; il beneficio è riconosciuto nel rispetto della normativa in materia di aiuti Stato.
Per beneficiare del regime fiscale agevolato il soggetto:
- non deve aver esercitato altra attività agricola nei 3 anni precedenti
- deve aver correttamente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia
L’agevolazione non spetta in caso di trasferimento di aziende preesistenti ai predetti soggetti.
Inoltre è’ prevista un’agevolazione che consiste nella riduzione della metà dell’onorario notarile nel caso di contratti di compravendita, stipulati dai soggetti sopra menzionati, che hanno ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro.
L’art. 6 della Legge n.36/2024 prevede un contributo consistente in un credito d’imposta pari all’80% fino ad un importo massimo di 2.500 euro, delle spese sostenute e documentate nel 2024, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.
Il contributo è destinato a:
- imprenditori agricoli con età maggiore di 18 anni e inferiore ai 41 anni
- imprenditori agricoli che hanno iniziato l’attività dall’01-01-2021
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24 entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
A decorrere dall’01-01-2024 a favore dell’imprenditore agricolo avente la qualifica di coltivatore diretto o IAP iscritto alla relativa gestione previdenziale, è prevista la riduzione del 40% delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e relative pertinenze.
L’art. 8 della Legge n.36/2024 dispone al fine dell’esercizio del:
- diritto di prelazione previsto dall’art. 7 della Legge n.817/71 in base al quale, in caso di cessione di un terreno, a parità di condizioni, ai coltivatori diretti o IAP dei terreni confinanti, spetta il diritto di prelazione a condizione che sugli stessi non sia insediato un affittuario, un compartecipante, un enfiteuta coltivatore diretto;
- diritto di riscatto previsto dall’art.8 comma 5 della Legge n.590/65, in base al quale, nel caso in cui il proprietario del fondo concesso in affitto non trasmetta con lettera raccomandata, al coltivatore, il preliminare di vendita o il prezzo indicato sia superiore a quello dell’atto di compravendita, riscattare il fondo dall’acquirente e da ogni altro avente causa;
- diritto di prelazione nelle procedure di alienazione o locazione previste dall’art.
66 comma 3 del DL n.01/2012; in presenza di più soggetti confinanti, viene data priorità ai giovani agricoltori con questa graduatoria di preferenza:
- titolare dell’impresa individuale 2. società di persone
- società di capitali.
A parità di condizioni la priorità spetta al soggetto che è in possesso di conoscenze e competenze adeguate previste dalla normativa nazionale in attuazione al Regolamento UE n.2021/2015.
L’art.11 della Legge n.36/2024 dispone che nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli esercitata in aree pubbliche mediante l’utilizzo di posteggi, i Comuni possono riservare una quota di posteggi fino al 50% del loro numero complessivo per i soggetti oggetto della trattazione.
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