Il caso. Con motivazione alquanto stringata il Tribunale di Cagliari in data 27 febbraio 2018 ha ritenuto legittimo il pignoramento del conto corrente condominiale da parte della Società Abbano a (che, nell’ATO in questione – gestisce il Servizio Integrato Idrico).
Il Condominio si era opposto allo svolgimento dell’azione esecutiva in questione affermano che il conto corrente sarebbe non pignorabile a norma dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile. La norma, infatti, nel prevedere che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamento, se non dopo l’escussione degli altri condòmini, mira a tutelare i condòmini non morosi dall’aggressione del loro patrimonio personale per debiti di altri compartecipi.
Per il giudice sardo, tuttavia, la legittimità dell’azione esecutiva discende dalla circostanza per cui essendo l’utenza “idrica” intestata al Condominio, così come il conto corrente, il pignoramento non è in grado di incidere sul patrimonio dei condòmini virtuosi.
Ora, prendendo spunto dal tenore del provvedimento in parola, proviamo a comprendere se dal punto di vista giudico effettivamente si possa sostenere, senza alcun dubbio di sorta, che il Condominio possa ritenersi titolare di un proprio autonomo patrimonio.
La soluzione seguita dal giudice di merito suscita, infatti, non poche perplessità, in quanto si fonda sul riconoscimento di una qualche soggettività giuridica del condominio distinta da quella dei singoli condomini.
Si intende affermare, in altri termini che le somme presenti sul conto condominiale escono dalla disponibilità dei singoli per formare un bene imputabile al solo Condominio. Ciò sarà vero?
Gli altri precedenti giurisprudenziali.
In realtà, la pronuncia in commento non è isolata nel panorama giurisprudenziale: diverse Corti di merito, già prima, hanno affermato e poi ribadito la pignorabilità del conto corrente condominiale.
Il provvedimento più risalente (ante riforma) di cui si ha contezza è del 03 luglio 2009, data di emissione dell’Ordinanza del Tribunale di Catania, sezione esecuzioni mobiliari, con la quale furono ritenute pignorabili tutte le somme giacenti sul conto corrente postale intestato al Condominio.
Per arrivare ad una simile conclusione, il Giudice etneo aveva avuto modo di riconoscere, da una parte, l’esistenza di una soggettività giuridica autonoma, costituita dal patrimonio separato da quello dei partecipanti, in capo al Condominio, e, dall’altra parte, la reviviscenza del principio della solidarietà tra i condòmini.
Sullo stesso filone ma con altre diverse e più compiute argomentazioni si sono poi poste le seguenti ulteriore pronunce:
- Quella del Tribunale di Pescara, la quale con ordinanza dell’08 maggio 2014 ha argomentato che il beneficio di escussione disposto dal novellato art. 63 disp. att. cod. civ. sarebbe subordinato al tentativo infruttuoso da esperirsi nei soli confronti di altro condòmino; tanto non pregiudica il diritto del creditore di agire immediatamente contro il Condominio stesso. Ed invero: “…non trattandosi neppure di titolo azionato nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti la cui obbligazione verso il terzo creditore rimasto insoddisfatto, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. 2° comma, sarebbe da intendere come di natura sussidiaria ed eventuale favorita dal beneficium excussionis avente ad oggetto le somme dovute dai condomini morosi- ma, si ribadisce, nei soli confronti del Condominio, va rilevato che nessuna norma stabilisce l’onere di preventiva escussione del condomino rispetto ad un’azione esecutiva validamente intrapresa nei confronti del Condominio. Diversamente argomentando la norma avrebbe sancito definitivamente la parziale impignorabilità del conto corrente condominiale, parziale in quanto subordinata alla escussione del condomino moroso, mentre la norma nulla dispone il tal senso.”
- Quella del Tribunale di Reggio Emilia, la quale, con provvedimento del 18 maggio 2014, ha ritenuto parimenti pignorabile il conto corrente del condominio; perché “… alle somme presenti sul conto viene impresso un vincolo di destinazione che, al pari (sarebbe meglio dire, diversamente; n.d.a) delle parti comuni dell’edificio, determina l’elisione del legame giuridico tra i singoli condòmini e il Condominio”. In effetti, la gestione effettiva di un patrimonio, svincolato da quello dei singoli partecipanti, conduce a ritenere che: “… il condominio si atteggi quale centro autonomo di imputazione di posizioni giuridiche“
- Quella, infine, del Tribunale di Milano, in cui il Giudice meneghino con Ordinanza del 27 maggio 2014 ha argomentato che sussiste un patrimonio del condominio, svincolato da quello dell’amministratore e dei condòmini, e tanto si ricava dal presupposto normativo.
Il richiamo esplicito al “patrimonio del condominio” (cfr art. 1129, comma 12, nr 4). e/o al conseguente divieto della “confusione di cassa” è stato così interpretato come prova che il legislatore in realtà abbia inteso, mediamente, riconoscere la sussistenza di un’autonomia patrimoniale della compagine rispetto quella dell’amministratore, ovvero dei singoli condomini, da cui la relativa pignorabilità.
La posizione della dottrina. Anche la dottrina supporta la tesi della pignorabilità del conto corrente condominiale. Il Dott.
Antonio Scarpa, nella relazione dal titolo “Condominio e terzi creditori” argomenta, a tal proposito, che il pignoramento del saldo di conto corrente condominiale da parte del creditore è allora volto a soddisfare in via esecutiva la sola obbligazione per l’intero gravante sull’amministratore e non interferisce col meccanismo del beneficio di escussione ex art. 63, co. 2°, disp. att. c.c., il quale è posto a presidio unicamente dei distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli.
Per comprendere l’ampiezza argomentativa offerta al riguardo, pare opportuno riportare uno stralcio della citata relazione.
E Segnatamente: “Tutti i contributi versati dai partecipanti devono transitare sul conto corrente intestato al condominio, confondendosi con le altre somme già ivi esistenti, e andando perciò ad integrare quel saldo che è ad immediata disposizione del correntista “condominio”, secondo l’art. 1852 c.c., senza che mantenga alcun rilievo lo specifico titolo dell’annotazione a credito, né la provenienza della provvista dall’uno o dall’altro condomino.
Quando, così, un creditore del condominio sottoponga a pignoramento le somme risultanti presso l’istituto bancario ove il condominio intrattiene il rapporto di conto corrente e sul quale affluiscono anche le rate del fondo per la manutenzione straordinaria e le innovazioni, il credito del debitore che viene pignorato è il credito alla restituzione delle medesime somme depositate, il quale trova causa, appunto, nel rapporto di conto corrente, rimanendo del tutto prive di significato le ragioni per le quali le singole rimesse siano state effettuate, come la provenienza delle stesse dall’uno o dall’altro condomino.
Si assume da alcuni che, pignorando il creditore le somme giacenti sul conto corrente intestato al condominio, ove si siano determinate morosità tra i partecipanti con riguardo a quella determinata spesa, lo stesso creditore verrebbe così ad aggirare il “beneficium excussionis” posto dall’art. 63, co. 2°, disp. att., aggredendo in via diretta la disponibilità bancaria creata proprio dai soli obbligati in regola coi pagamenti.
Occorre tuttavia ricordare come, ogni qual volta la gestione condominiale contragga con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l’intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al condominio, rappresentato dall’amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell’art. 1123 c.c. ed agli effetti dell’art. 63, co. 1° e 2°, disp. att. c.c. (Cass. 27 settembre 1996, n. 8530).
Le diverse azioni di adempimento – quelle nei confronti del condominio, e per l’intero debito, in via diretta, e quelle, invece, pro quota, verso i singoli condomini, in via surrogatoria – possono essere proposte anche cumulativamente, fondandosi su diversi presupposti: ovvero, rispettivamente, il contratto che lega il condominio al terzo creditore e l’obbligo ex lege gravante sui singoli condomini di contribuire alle spese comuni.
Il pignoramento del saldo di conto corrente condominiale da parte del creditore è allora volto a soddisfare in via esecutiva la sola obbligazione per l’intero gravante sull’amministratore e non interferisce col meccanismo del beneficio di escussione ex art. 63, co. 2°, disp. att. c.c., il quale è posto a presidio unicamente dei distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli.
Conclusione. Dalla rassegna degli interventi in commento si leva una “voce” unica e convinta che afferma la pignorabilità del conto corrente con assoluta brillantezza argomentativa e profondo “senso pratico”, così superando la tesi della natura giuridica del Condominio (quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica), ovvero quella afferente la parziarietà dell’obbligazione condominiale (al cospetto della solidarietà), ovvero ancora quella inerente il beneficio di escussione “sussidiario” in favore dei condòmini virtuosi (prevista dal novellato articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile).
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