Agevolazioni fiscali per le imprese che riduranno i consumi energetici: ecco tutte le regole previste dal Piano Transizione 5.0 per ottenere il credito d’imposta
Il Piano Transizione 5.0 consente alle aziende di ottenere importanti agevolazioni sugli investimenti in beni strumentali come previsto, in particolare, l’articolo 38 del decreto PNRR.
Ammontano a 6,3 miliardi di euro le risorse stanziate per la transizione green e digitale delle imprese, agevolata dal piano Transizione 5.0 che mira a favorire soprattutto il risparmio energetico.
Il credito d’imposta sarà pari al 35 per cento fino alla soglia di 2,5 milioni di investimenti ma, in caso di importante riduzione dei consumi energetici, potrà salire fino al 40 o al 45 per cento.
Queste alcune delle misure specifiche che il DL PNRR dedica alle imprese, in relazione agli investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025 nell’ambito di progetti di innovazione e, in particolare, per i beni materiali e immateriali già inclusi nel Piano Transizione 4.0, con le novità relative ai requisiti del risparmio energetico.
Nella Transizione 5.0 entreranno, inoltre, gli investimenti volti a favorire l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e quelli sostenuti per la formazione dei dipendenti.
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Piano Transizione 5.0, crediti d’imposta alle imprese: i soggetti beneficiari, gli investimenti ammissibili e le novità nel DL PNRR
Il decreto PNRR n. 19/2024 stanzia 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla Legge di Bilancio 2024, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.
I soggetti beneficiari saranno quindi:
- le imprese residenti in Italia;
- le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che nel 2024-2025 pongano in essere nuovi investimenti in strutture produttive in Italia, con progetti di innovazione che riducano i consumi energetici.
Risultano, invece, soggetti esclusi dal punto di vista normativo:
- imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D. Lgs. n. 231/2001.
Gli investimenti ammissibili
I crediti d’imposta saranno riconosciuti per le spese sostenute in relazione ai beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come per i beni necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Fermo restando il requisito dell’interconnessione al sistema di gestione della produzione aziendale, e nel rispetto dell’ulteriore obiettivo della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva pari almeno al 3 per cento (5 per cento esclusivamente per i processi interessati dall’investimento), il credito d’imposta spettante sarà pari a quanto riportato nella seguente tabella:
Percentuale credito d’imposta | Quota investimenti agevolata |
---|---|
35 per cento del costo | fino a 2,5 milioni di euro |
15 per cento del costo | tra 2,5 e 10 mln |
5 per cento del costo | tra 10 e 50 mln |
Alle aliquote ordinarie del credito d’imposta Transizione 5.0 si affiancano le percentuali maggiorate in caso di risparmi energetici superiori alla soglia del 3 per cento o del 5 per cento.
In particolare, il bonus riconosciuto alle imprese è aumentato:
- al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento;
- al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento.
- Decreto Piano Transizione 5.0: testo ufficiale in pdf
- Decreto Legge numero 19 del 2 marzo 2024 convertito in Legge
Risparmio energetico requisito oggettivo necessario
Al centro del piano Transizione 5.0 c’è quindi il risparmio energetico, che stando a quanto previsto dalla bozza di decreto in circolazione dovrà essere certificato da valutatori indipendenti, chiamati ad attestare:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
- ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per la certificazione necessaria ai fini della fruizione del credito d’imposta potranno essere calcolate in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, nel rispetto dei limiti generali.
Transizione 5.0, certificazione obbligatoria per la fruizione del credito d’imposta
Tra i dettagli che emergono in relazione alla fruizione dell’agevolazione, il decreto PNRR prevede che l’accesso ai crediti d’imposta Transizione 5.0 sarà subordinato al rilascio di un’apposita certificazione da parte del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.
L’attestazione dovrà accertare l’effettivo sostenimento delle spese documentate dalle fatture e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A dell’apposito registro e il costo sostenuto per adempiere sarà riconosciuto in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
L’approvazione del decreto PNRR è in ogni caso solo il primo passo per l’avvio del piano Transizione 5.0, per il quale è prevista l’emanazione di diversi decreti attuativi da parte del MIMIT e del MEF, tra cui quello relativo alla trasmissione di comunicazioni e certificazioni per l’accesso al credito d’imposta e ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito.
Proprio il ritardo nella conversione della legge ha portato gli enti ministeriali a non poter ancora pubblicare i provvedimenti attuativi; aspetto che preoccupa moltissimo le imprese, soprattutto considerando che gli investimenti andranno eseguiti tra il 2024 ed il 2025.
Non cumulabili i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0
Il nuovo credito d’imposta per gli investimenti delle imprese non potrà essere cumulato, per i medesimi costi, con il bonus Transizione 4.0 già vigente.
Incumulabilità anche con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, mentre al contrario sarà possibile sommare l’agevolazione riconosciuta con altri incentivi riconosciuti per gli stessi costi, a patto che le somme complessivamente spettanti non superino il costo sostenuto.
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