È di pochi giorni fa l’operatività del decreto-legge con cui si istituisce il “Fondo nazionale reddito energetico” e che introduce agevolazioni che saranno destinate esclusivamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico. L’obiettivo del fondo sarà quello di sostenere l’autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili.
Questo decreto si pone quindi nel solco dei principi ormai cristallizzati dal nuovo corso avviato dal “Green Deal” e ripresi dalla recentissima direttiva “EPBD” meglio conosciuta come “Case Green” sulla riqualificazione energetica degli edifici europei.
Si è dato ormai l’assunto che la riqualificazione energetica sia fondamentale per ridurre il consumo di energia degli edifici e per ridurre le emissioni di CO2 nell’ambiente abbassando contestualmente la spesa energetiche delle famiglie.
L’Italia, inoltre, venendo alla domanda, si trova ad affrontare un nuovo ed inaspettato problema rappresentato dalla diffusione della povertà energetica, reso ancor più evidente dalla scorsa pandemia e che si stima ad oggi interessi ben il 13% delle famiglie italiane.
Ricordiamo che sono proprio queste famiglie ad essere più vulnerabili e meno resilienti nei confronti di shock improvvisi dei prezzi di gas e luce, come quelli occorsi nello scorso 2022.
È triste rammentarlo ma in quei mesi, non sono state poche quelle famiglie dove si è dovuto scegliere se mangiare o riscaldarsi e questo, in un paese civile, non è accettabile.
Queste persone quindi, avendo problemi ad accedere alle fonti energetiche, rischiano di perdere anche la possibilità di esercitare alcuni diritti fondamentali che di fatto non sono più tutelati, primo tra tutti il diritto alla salute.
Questo nuovo fondo, quindi, sembra tendere la mano proprio a quelle persone che vivono negli edifici con le prestazioni peggiori, e quelle che si trovano ad affrontare la povertà energetica, e che così potrebbero trarre un notevole vantaggio da costi energetici ridotti, essendo maggiormente protette nei confronti di ulteriori futuri aumenti dei prezzi energetici.
A mio avviso c’è comunque una grande contraddizione nella norma che ammette al beneficio solo ed esclusivamente i soggetti titolari di un diritto reale sugli immobili, escludendo così sia i locatari che gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Ad ogni buon conto, le risorse finanziarie del Fondo nazionale reddito energetico sono pari a complessivi duecento milioni di euro, da suddividere per le annualità 2024 e 2025, di cui l’80% alle regioni del sud Italia ed il restante 20% alle regioni del centro nord.
Il Fondo inoltre potrà essere incrementato mediante versamento volontario da parte di amministrazioni centrali, regioni, province autonome, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ovvero mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.
Il Fondo, come detto in premessa, è finalizzato a sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di persone fisiche appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico, ovvero i nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000,00 (quindicimila) euro, ovvero inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
Ciascun soggetto beneficiario potrà ovviamente presentare una sola istanza di agevolazione.
Relativamente agli Interventi ammissibili, è bene sapere che sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo, connessi ad utenze di consumo per le quali è attivo, al momento della presentazione della istanza di accesso alle agevolazioni, il contratto di fornitura di energia elettrica nella titolarità del soggetto beneficiario o di altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.
Sono ammesse le unità immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10.
Gli interventi devono essere realizzati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali, per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale.
La potenza nominale degli impianti fotovoltaici non potrà essere inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, e comunque di potenza non superiore alla potenza disponibile in prelievo del proprio contatore.
Gli interventi devono garantire che una quota dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, sia auto consumata e comprendere altresì i seguenti servizi, per una durata non inferiore a 10 anni:
– polizza multi-rischi
– servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto.
La norma poi richiede che i Soggetti realizzatori, ovvero gli installatori, debbano essere imprese in possesso delle abilitazioni per le installazioni di determinati tipi di impianti, meglio conosciute come “patentino fer”.
Relativamente al contributo a fondo perduto, che per fortuna stavolta non è in credito di imposta, la misura sarà pari ai costi ammissibili (ovviamente se effettivamente sostenuti…) entro il seguente limite massimo:
– 2.000,00 come quota fissa
– 1.500,00 come quota variabile, ovvero 1.500 per ogni kWe installato.
Queste agevolazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici.
Concludiamo dicendo che il soggetto gestore delle attività per l’operatività del Fondo sarà il GSE (gestore dei servizi energetici) che a breve realizzerà una piattaforma informatica digitale per l’acquisizione delle istanze di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, per la rendicontazione e il monitoraggio dei risultati conseguiti.
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