Il Decreto 8 agosto 2023 istituisce il “Fondo nazionale reddito energetico” rivolto alle famiglie in condizione di disagio economico che intendono installare impianti fotovoltaici nelle proprie abitazioni.
Il decreto è destinato alle famiglie che presentano i seguenti requisiti:
– con reddito ISEE inferiore a 15 mila euro;
– con un valore ISEE inferiore a 30.000 euro e con almeno 4 figli a carico.
L’entità del bonus, che consiste in un contributo erogato a fondo perduto che dovrebbe partire da 6mila euro e arrivare fino a un massimo di 8.500 euro, dovrebbe permettere di procedere con un’installazione a costo zero di pannelli fotovoltaici. Il decreto stanzia oltre 200 milioni di euro da utilizzare fino al 2025.
Il Fondo è gestito dal GSE (Gestore Servizi Energetici), a cui spetta:
– realizzare una piattaforma informatica digitale per l’acquisizione delle istanze;
– pubblicare i bandi per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni;
– fornire i principali chiarimenti per facilitare l’accesso a tali fondi;
– svolgere un’attività di istruttoria delle istanze;
– effettuare tutti i controlli sugli interventi realizzati.
L’80% delle risorse sarà destinato alle regioni del Mezzogiorno, comprese Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Vi è inoltre la possibilità di aumentare il fondo grazie a contributi volontari da parte di amministrazioni centrali, Regioni, Province, organizzazioni pubbliche e realtà no-profit.
Gli impianti fotovoltaici destinati a unità residenziali di nuclei familiari in condizione di disagio economico dovranno avere una potenza nominale compresa tra due e sei kilowatt o, comunque, non superare la potenza nominale in prelievo sul punto di connessione.
Inoltre, per beneficiare del contributo in conto capitale previsto dal decreto le installazioni dovranno rispettare determinati criteri:
– dovranno essere realizzate su coperture o su superfici di edifici immobiliari o relative pertinenze, delle quali il beneficiario è titolare di un valido diritto reale;
– rispettare i requisiti tecnici definiti nell’ambito del regolamento del fondo;
– prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2kW e non superiore a 6 kW.
Per poter procedere con l’invio dell’istanze è obbligatorio che gli interventi siano realizzati esclusivamente da imprese abilitate all’installazione degli impianti all’interno degli edifici ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio n. 37/2008. In particolare, l’art. 1 comma 2 del decreto in esame fa riferimento agli ambiti di applicazione posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.
Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura e tali impianti vengono classificati come:
– impianti di produzione;
– trasformazione;
– trasporto;
– distribuzione;
– utilizzazione dell’energia elettrica;
– impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere.
Inoltre, il decreto precisa che le imprese installatrici devono iscritte al registro del GSE e possedere la qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici.
L’istanza di partecipazione dovrà essere trasmessa al GSE da parte del soggetto beneficiario con il supporto del realizzatore e l’esame delle istanze presentate avviene mediante ordine cronologico secondo il meccanismo a sportello.
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