Il decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436 è già in vigore. Per la quota di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie del Pnrr
Agrivoltaico innovativo: incentivi ministeriali al via. È stato, infatti, pubblicato il decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436.
Di cosa si tratta
Con il termine “agrivoltaico innovativo” (o avanzato o di natura sperimentale) si intende un impianto agrivoltaico in grado di coniugare:
- soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
- sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
Gli incentivi
Gli incentivi sono composti da:
Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro attribuite all’investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del Pnrr.
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Il decreto
Il provvedimento ministeriale:
- identifica il soggetto gestore nel Gse;
- individua i soggetti beneficiari negli imprenditori/consorzi agricoli e associazioni temporanee di imprese,
- fissa le modalità e i requisiti generali nonché le procedure per l’accesso agli incentivi;
- stabilisce i criteri di selezione dei progetti e ammissione agli incentivi;
- fissa i tempi massimi per la realizzazione degli interventi;
- stabilisce le regole per la comunicazione di entrata in esercizio degli impianti;
- mette a punto le modalità di erogazione delle tariffe incentivanti e di rendicontazione ed erogazione del contributo in conto capitale;
- fornisce chiarimenti sulla cumulabilità degli incentivi, sul monitoraggio della misura e sulle revoche.
Previsto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un altro D.M. Ambiente recante, su proposta del Gse, le regole operative per l’accesso agli incentivi di cui al decreto.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell’Ambiente; l’allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436
(omissis)
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.
2. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1, ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal presente decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:
a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.
3. Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro attribuite all’Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.
4. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per l’erogazione della tariffa incentivante di cui alla lettera b) del comma 2.
5. Il presente decreto cessa di applicarsi il 31 luglio 2026.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché le seguenti definizioni:
a) attività agricola: produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
b) impianto agrivoltaico di natura sperimentale (nel seguito anche: impianto agrivoltaico avanzato o impianto agrivoltaico): impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto previsto dal PNRR e quanto stabilito dall’articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, adotta congiuntamente:
1. soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
2. sistemi di monitoraggio, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria-CREA in collaborazione con il GSE (nel seguito: Linee guida CREA-GSE), che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Gli indicatori sul recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici, sono individuati dal GSE, sentito il CREA, nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 12, comma 2;
c) sistema agrivoltaico (o sistema agrivoltaico avanzato): sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico avanzato installato su quest’ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell’area;
d) superficie totale di ingombro di un impianto agrivoltaico (Spv): somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l’impianto (superficie attiva compresa la cornice);
e) superficie di un sistema agrivoltaico (Stot): area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l’impianto agrivoltaico;
f) altezza minima dei moduli fotovoltaici rispetto al suolo: altezza misurata da terra fino al bordo inferiore del modulo fotovoltaico. In caso di moduli installati su strutture a inseguimento l’altezza è misurata con i moduli collocati alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile;
g) producibilità elettrica specifica di un impianto agrivoltaico (FVagri): stima dell’energia elettrica che l’impianto agrivoltaico può produrre, espressa in GWh/ha/anno;
h) producibilità elettrica specifica di riferimento (FVstandard): stima dell’energia che può produrre un impianto fotovoltaico di riferimento, collocato nello stesso sito dell’impianto agrivoltaico e caratterizzato da moduli con efficienza 20% su supporti fissi orientati a Sud e inclinati con un angolo pari alla latitudine meno 10 gradi, espressa in GWh/ha/anno;
i) potenza nominale di un impianto agrivoltaico: potenza elettrica dell’impianto, determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW;
l) produzione netta di un impianto: energia elettrica misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l’immissione nella rete elettrica diminuita dell’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica, espressa in MWh;
m) data di entrata in esercizio di un impianto: data in cui, al termine dell’intervento di realizzazione delle opere funzionali all’esercizio dell’impianto, si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito con delibera di ARERA ARG/elt 124/10 (GAUDÌ);
n) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto: data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;
o) tariffa di riferimento: tariffa incentivante definita sulla base dei differenti LCOE, corretta per zona geografica di riferimento, come individuata nell’Allegato 1;
p) tariffa spettante: la tariffa effettivamente attribuita all’impianto, calcolata applicando, ove previsto, alla tariffa di riferimento le decurtazioni derivanti dall’offerta di riduzione, nonché le altre eventuali riduzioni di cui agli articoli 5, 6 e 8;
q) Ministero: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Amministrazione centrale titolare dell’Investimento 1.1 Sviluppo agro-voltaico, appartenente alla Missione 2, Componente 2 del PNRR;
r) Linee guida per i Soggetti attuatori: documento allegato al Si.Ge.Co tramite il quale il Ministero fornisce ai Soggetti attuatori di progetti finanziati con fondi PNRR, nell’ambito delle misure assegnate alla sua responsabilità, indicazioni operative finalizzate al rispetto degli impegni che gli stessi sono chiamati ad adempiere in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei predetti progetti. Il documento descrittivo del Si.Ge.Co. e le Linee guida per i Soggetti attuatori sono pubblicate sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;
s) PNRR: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
t) Si.Ge.Co.: Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza e relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR. Il
Si.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere dal Ministero per garantire il coordinamento e presidio gestionale dell’attuazione degli interventi PNRR di competenza al fine di assicurare il raggiungimento di milestone e target ad essi associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato con le istituzioni europee, nonché la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea per come richiamati dal Regolamento finanziario e dal Regolamento (UE) 2021/241. Il Si.Ge.Co. è pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;
u) Soggetto gestore: organismo incaricato delle attività di supporto tecnico-operativo per garantire la corretta attuazione dell’Investimento 1.1. Sviluppo agrivoltaico, appartenente alla Missione 2, Componente 2, del PNRR. Nell’ambito del predetto Investimento, il ruolo di “soggetto gestore” è svolto dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE);
v) Soggetto attuatore esterno o beneficiario PNRR: soggetto proponente che risulta assegnatario dell’agevolazione, responsabile, quindi, dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità del progetto ammesso a finanziamento, nonché dell’espletamento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi al medesimo progetto;
z) Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH): principio definito all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.
Articolo 3
(Soggetto gestore)
1. Il soggetto gestore per la misura di cui il presente decreto è il GSE S.p.A.
2. Con specifico accordo, redatto e sottoscritto ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra il Ministero e il GSE S.p.A. sono definiti i compiti dell’Amministrazione centrale e del soggetto gestore. Alla copertura dei costi connessi all’accordo di cui al primo periodo, sostenuti dal soggetto gestore si provvede mediante un corrispettivo richiesto ai soggetti ammessi alle agevolazioni secondo le modalità previste dall’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Articolo 4
(Soggetti beneficiari)
1. I soggetti beneficiari della misura disciplinata dal presente decreto sono:
a) imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;
b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).
2. Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto:
a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
e) ai soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.
3. Non è consentito, altresì, l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del presente decreto. Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.
4. I soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto; in tal caso, i predetti soggetti sono tenuti alla restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell’opzione. Il diritto all’esercizio di tale opzione è condizionato alla verifica da parte del GSE dell’avvenuta restituzione.
Articolo 5
(Modalità e requisiti generali per l’accesso agli incentivi)
1. Accedono ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto a seguito di iscrizione in appositi registri, nel limite del contingente di 300 MW, gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).
2. Accedono ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive, nel limite del contingente di 740 MW, gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza nella titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Gli impianti di cui ai commi 1 e 2 che accedono alle procedure bandite ai sensi del presente decreto, garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:
a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
b) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
c) rispettano i requisiti di cui all’Allegato 2, lettera a);
d) garantiscono la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto;
e) gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
f) sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio “non arrecare un danno significativo” di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nelle regole operative di cui all’articolo 12;
g) possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento. In caso di associazioni temporanee di imprese, la dichiarazione dell’istituto bancario può riferirsi anche a uno solo dei soggetti che compongono l’ATI.
4. Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 3, lettere a) è possibile accedere alle procedure bandite ai sensi del presente decreto presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.
Articolo 6
(Procedure per l’accesso agli incentivi)
1. L’accesso agli incentivi di cui al presente decreto, per gli impianti agrivoltaici, di cui all’articolo 5 commi 1 e 2, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste, bandite dal GSE nel corso del 2024, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti non assegnati nelle procedure precedenti, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 3.
2. Le procedure di cui al comma 1, si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.
3. Ai fini dell’accesso alle procedure di cui al presente decreto, gli impianti rispettano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 3 e 4 e i soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta di riduzione non si applica per gli impianti di cui all’articolo 5 comma 1 che accedono tramite registro.
4. Le tariffe di riferimento sono quelle indicate all’Allegato1.
5. Ciascuna procedura prevede un periodo di apertura dei bandi di sessanta giorni, nel quale i proponenti possono presentare domanda di accesso agli incentivi. Le graduatorie sono pubblicate entro i novanta giorni successivi alla chiusura di ogni singola procedura.
6. Fermo il contingente di potenza complessivamente individuato all’articolo 5, commi 1 e 2, l’individuazione dei contingenti di potenza resi disponibili nelle singole procedure, nonché le date di svolgimento delle medesime procedure nelle quali tali contingenti sono messi a disposizione e i meccanismi di riallocazione e ridistribuzione della potenza, sono definite nelle regole operative di cui all’articolo 12.
Articolo 7
(Criteri di selezione dei progetti e ammissione agli incentivi)
1. Le istanze di partecipazione alle procedure per l’accesso agli incentivi sono inviate al GSE esclusivamente tramite il sito www.gse.it, secondo modelli definiti nelle regole operative di cui all’articolo 12, allegando:
a) l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento;
b) la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, commi 3 e 4;
c) la documentazione necessaria a comprovare il rispetto del criterio di priorità di cui al successivo comma 5, lettera a).
2. Prima della chiusura della procedura, il GSE verifica la completezza dell’istanza di partecipazione, dandone comunicazione degli esiti al soggetto proponente.
3. Successivamente alla chiusura della procedura, il GSE esamina la documentazione trasmessa e conclude la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l’ammissione agli incentivi.
4. In esito alla fase di cui al comma 3, il GSE, nei limiti dei contingenti disponibili, forma una graduatoria che tenga conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento. L’inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento della tariffa spettante e del contributo in conto capitale.
5. Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di riduzione offerta i seguenti ulteriori criteri in ordine di priorità:
a) maggiore percentuale di energia elettrica autoconsumata per alimentare le utenze dell’impresa agricola rispetto alla produzione netta dell’impianto, definita sulla base dei dati di progetto;
b) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.
6. Nel caso in cui per uno stesso impianto sia presentata contestualmente domanda di iscrizione sia alle procedure d’asta che di registro, il GSE nel formare le rispettive graduatorie farà prevalere la richiesta di iscrizione alla procedura d’asta.
7. Il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie formate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, con l’elenco degli impianti selezionati e i criteri di priorità eventualmente applicati.
Articolo 8
(Tempi massimi per la realizzazione degli interventi)
1. Gli impianti risultanti in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio entro diciotto mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito della procedura e comunque non oltre il 30 giugno 2026. I predetti termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore e comunque non possono andare oltre il 30 giugno 2026.
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, comporta l’applicazione di una decurtazione della tariffa spettante dello 0.5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi di ritardo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
3. Nel caso in cui non sia rispettato il limite massimo di nove mesi di ritardo ovvero l’ulteriore termine del 30 giugno 2026 di cui al comma 2, il GSE dichiara la decadenza del diritto di accesso a tutti i benefici previsti dal presente decreto e, qualora l’impianto venga successivamente riammesso ai meccanismi di incentivazione, applica a tale impianto una riduzione del 20% della tariffa di riferimento vigente.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria, il soggetto responsabile comunichi al GSE la rinuncia alla realizzazione dell’intervento.
Articolo 9
(Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti)
1. I soggetti titolari degli impianti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 comunicano al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro i trenta giorni successivi all’avvio dell’esercizio stesso e comunque non oltre il 31 luglio 2026. La mancata comunicazione entro il termine dei trenta giorni comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva.
2. Successivamente all’entrata in esercizio, il soggetto titolare ha facoltà di svolgere una fase di avviamento e collaudo, secondo tempi massimi e modalità dettagliati nelle regole operative, al termine della quale comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale.
3. Il GSE, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo, dalla comunicazione di cui al comma 2, provvede ad erogare gli incentivi con le modalità di cui all’articolo 10.
Articolo 10
(Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti)
1. Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, eroga gli incentivi secondo le seguenti modalità:
a) per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b);
b) per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell’energia elettrica zonale orario e: 1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla
predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
2) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto
titolare gli importi corrispondenti.
2. Il GSE eroga gli incentivi per un periodo pari a venti anni, corrispondente alla vita utile convenzionale degli impianti, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero da fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.
3. L’erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi di mercato pari a zero, ovvero nelle ore in cui si registrano prezzi negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico italiano.
Articolo 11
(Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo in conto capitale)
1. Alla comunicazione di entrata in esercizio di cui all’articolo 9, comma 1, sono allegati i titoli di spesa sostenuta quietanzati, in relazione alla realizzazione dell’intervento, nonché la documentazione di dettaglio individuata dalle regole operative di cui all’articolo 12.
2. Le voci di spesa ammissibili sono indicate all’Allegato 3. Il costo di investimento massimo di riferimento per l’erogazione del contributo è riportato all’Allegato 1.
3. Le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili di cui all’Allegato 3 e di erogazione del contributo in conto capitale sono definite con le regole operative di cui all’articolo 12.
4. Tutte le spese ammissibili devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario. Sono ammesse solo le spese quietanziate entro la data di entrata in esercizio dell’impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Articolo 12
(Regole operative e avviso pubblico)
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto.
2. Le regole operative di cui al comma 1, nel rispetto delle date fissate per il raggiungimento di milestone e target della misura, disciplinano, in particolare:
a) gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste in conformità alle “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR” trasmesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 e al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH);
b) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi in modo tale che il soggetto istante sia informato in modo adeguato degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) il calendario di dettaglio delle procedure competitive da svolgere;
d) le modalità operative con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente
non assegnata, tenendo conto altresì della previsione di cui all’articolo 7, comma 6;
e) i contratti tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti istanti ai fini della concessione del
contributo in conto capitale e della tariffa incentivante;
f) gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
g) i requisiti dimensionali e costruttivi degli impianti;
h) le caratteristiche e le modalità di monitoraggio inerenti la continuazione dell’attività agricola
sulla base delle linee guida previste dall’articolo 65, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché inerenti il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici;
i) le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all’acquisizione delle misure elettriche, in attuazione dell’articolo 36 del decreto legislativo 199/2021, nonché le modalità con le quali provvede all’erogazione degli incentivi spettanti;
l) le modalità con le quali si provvede alle verifiche e ai controlli;
m) gli oneri istruttori e gestionali a carico dei soggetti che richiedono l’accesso agli incentivi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
n) le modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo in conto capitale;
o) le modalità di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’attuazione degli interventi
finanziati per come stabilito dalla circolare MEF-RGS 30/2022;
p) le fattispecie di revoca totale e parziale dei benefici, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo
15.
3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il GSE emana il primo avviso pubblico sulla base del calendario delle procedure competitive di cui al comma 2, lettera c).
Articolo 13
(Cumulabilità degli incentivi)
1. Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati destinati ai medesimi progetti.
2. L’accesso agli incentivi di cui al presente decreto è alternativo al ritiro dedicato di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e al meccanismo di scambio sul posto.
Articolo 14
(Monitoraggio della misura)
1. Il GSE svolge le attività di monitoraggio previste dall’articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall’attuazione del presente decreto. Il GSE analizza altresì i costi delle tecnologie riscontrabili sul mercato, tenendo conto delle eventuali variazioni dei costi dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo. I dati di cui ai precedenti periodi sono trasmessi annualmente al Ministero. In attuazione della misura PNRR di cui all’art. 14, comma1, lettera c) del decreto legislativo 199 del 2021, il GSE svolge altresì le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo in conformità con le prescrizioni del Sistema di Gestione e Controllo adottato dal Ministero e sulla base dell’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 3, comma 2 del presente decreto.
2. A seguito delle analisi di cui al comma 1, qualora risulti che il livello di aiuto previsto dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente per garantire una concorrenza effettiva nelle procedure di gara, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 199 del 2021, può essere aggiornato il valore della tariffa di riferimento di cui all’Allegato 1 del presente decreto ovvero adeguati i contingenti di capacità produttiva resi disponibili. Tali eventuali modifiche si applicano alle procedure bandite successivamente all’adozione delle modifiche stesse.
3. I beneficiari degli incentivi di cui al presente decreto sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui ai precedenti commi, pena la sospensione dell’erogazione degli incentivi fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.
4. Il GSE aggiorna e rende pubbliche, sul proprio sito internet in un apposito contatore, le informazioni sul contingente disponibile, di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 del presente decreto.
Articolo 15
(Revoche)
1. I benefici di cui al presente decreto sono revocati nei seguenti casi:
a) perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 5;
b) dichiarazioni mendaci contenute nell’istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento;
c) violazione dei principi generali di DNSH e/o tagging climatico;
d) mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 8;
e) realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella ammessa in graduatoria;
f) negli altri casi individuati con il decreto di cui all’articolo 12.
Articolo 16
(Piano di valutazione)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero individua, nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C (2023) 7744 final del10 novembre 2023. In particolare, il soggetto valutatore:
a) è indipendente dal Ministero e dal GSE e non risulta in conflitto di interesse rispetto ai potenziali beneficiari della misura;
b) è dotato di rilevante esperienza nell’analisi economico/quantitativa anche con riferimento al settore dell’energia e dell’ambiente;
c) è tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio, redigere almeno una relazione di valutazione di valutazione finale entro il 31 dicembre 2024 e una relazione di valutazione addizionale entro il 30 settembre 2025. Entro i medesimi termini, i predetti documenti sono tramessi al Ministero, che provvede a renderli pubblici sul proprio sito internet.
2. Il GSE raccoglie i dati richiesti per le valutazioni previste nel Piano di valutazione nell’ambito delle attività di monitoraggio di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e li rende pubblici, anche ai fini delle attività di valutazione di cui al comma 1.
3. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica i costi correlati allo svolgimento dell’attività di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 17
(Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri)
1. Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell’Unione europea o di Stati terzi confinanti con l’Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia, possono partecipare alle procedure di cui al presente decreto, ai soli fini dell’accesso alle tariffe incentivanti, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. Sono ammessi alle procedure gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:
a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l’impianto, redatto ai sensi dell’articolo 16 di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021;
b) l’accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell’importazione fisica dell’elettricità rinnovabile;
c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE.
3. La potenza massima 𝑃 𝑈𝐸 resa disponibile nelle procedure d’asta per gli impianti di cui al comma 1, è calcolata sulla base della seguente formula:
Dove
𝑃𝑇𝑂𝑇 𝑎𝑠𝑡𝑎 : è la potenza totale messa ad asta in ciascun gruppo, come indicata all’articolo 4, comma 1;
𝐸𝑖𝑚𝑝 𝑆𝑀𝑛 : è l’energia totale importata dallo Stato membro n;
𝐹𝐸𝑅% 𝑆𝑀𝑛 : è la percentuale di energia da fonti rinnovabili presente nel mix dello Stato Membro n;
𝐸𝑡𝑜𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑎 𝐼𝑇𝐴: rappresenta il totale dei consumi di energia elettrica in Italia.
4. Trenta giorni prima dell’indizione di ciascuna procedura d’asta, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e in caso positivo:
a) rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3, facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT;
b) inserisce le richieste di accesso al meccanismo di supporto provenienti dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate ai sensi dell’articolo 5, nel limite del valore 𝑃 secondo le modalità stabilite dal presente decreto.
Articolo 18
(Disposizioni finali)
1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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